Nuovo decreto MASE stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici nei centri urbani

Nuovo decreto MASE stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici nei centri urbani

Nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio sono stati pubblicati i decreti del MASE 18 marzo 2024 che aggiornano i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR, al fine di realizzare stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici nei centri urbani e stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici sulle strade extraurbane.



 *   A questo LINK il DM sui centri urbani

 *   A questo LINK il DM sulle strade extraurbane


Ricordiamo che, per quanto riguarda i centri urbani, è prevista la realizzazione di almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci per veicoli elettrici.

Il nuovo decreto sostituisce integralmente il precedente DM MASE n. 10 del 12 gennaio 2023, che rimane efficace per le procedure di selezione già avviate.

Tra le novità di maggiore rilievo per gli enti locali, rispetto alla versione precedente, segnaliamo che il nuovo testo specifica e dettaglia i titoli autorizzativi di cui devono disporre gli operatori per accedere agli incentivi.
Si tratta del passaggio contenuto all’articolo 6, comma 1, lettera f) in cui viene disposto che, ai fini dell’ammissibilità al beneficio, qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico, i progetti devono essere corredati di uno dei seguenti titoli che attesti la disponibilità del suolo pubblico:

 1.  titolo autorizzativo ai sensi del comma 14-bis dell'art. 57del decreto-legge n. 76/2020;
 2.  titolo autorizzativo ottenuto a seguito di istanza presentata all'ente proprietario della strada ai sensi all'art. 57,comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;
 3.  titolo autorizzativo derivante dalla aggiudicazione di una procedura comparativa ad evidenza pubblica;
 4.  aver sottoscritto un protocollo di intesa con il comune, vigente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione, in cui viene specificata l'ubicazione delle stazioni di ricarica;
 5.  aver ottenuto un decreto di occupazione del suolo pubblico da parte dell'ente competente;
 6.  atti comprovanti l'ammissione all'iter di cui all'art. 57,comma 8, del decreto-legge n. 76/2020.
Siamo consapevoli dei profili di criticità di una tale norma rispetto alle scelte finora condotte e rispetto a procedure extra PNRR, per cui siamo lieti di accogliere vostre considerazioni e osservazioni.



Al fine di favorire una valutazione consapevole delle proposte che riceverete dagli operatori, richiamiamo la vostra attenzione su un’altra modifica di particolare rilievo che concerne i criteri di selezione per la formazione della graduatoria di attribuzione degli ambiti. Ci riferiamo all’attribuzione di punteggio legata alla diffusione delle infrastrutture di progetto su più Comuni presenti nell’ambito in riferimento al quale è presentato il progetto, che nel precedente bando contava 20 punti su 100, mentre nella versione attuale è stata drasticamente ridotta a 5 punti.

Richiamiamo la vostra attenzione, infine, sulla norma introdotta nella legge di conversione del decreto-legge 19/2024 (cosiddetto “DL PNRR), poiché estremamente impattante per le amministrazioni locali, se proprietarie delle strade oggetto di richiesta di installazione di colonnine.
Si tratta della disposizione contenuta all’articolo 12 comma 16bis che, al fine di consentire il raggiungimento dei target previsti nell’ambito del PNRR, relativamente alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, prevede che nei casi in cui non sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell’Unione europea, l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico, la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico, si intende accolta qualora entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza stessa, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente proprietario della strada.
Viene inoltre specificato che resta salva la facoltà dell’ente proprietario della strada di imporre delle prescrizioni successivamente alla scadenza del termine nonché di adottare determinazioni in via di autotutela.
Per quanto attiene, infine, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, viene data la facoltà al soggetto richiedente di comunicare, entro 10 giorni dall’entrata in vigore della disposizione in questione (ovvero il 1° maggio 2024), all’amministrazione procedente, la volontà di avvalersi della nuova disciplina sopra descritta.